Deposito tipo di frazionamento dei terreni
Scheda del servizio
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi
L'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 dispone che:
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
Pertanto prima dell’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate, Uffici Provinciali – Territorio, di un tipo di frazionamento è necessario depositarlo presso gli uffici comunali ed ottenerne la relativa attestazione.
Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.
Nel caso in cui nei successivi 90 giorni non intervenga la revoca del suddetto provvedimento le aree lottizzate sono acquisite al patrimonio disponibile del Comune e viene disposta le demolizione delle opere.
Le suddette disposizioni non si applicano "alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Chi può presentare l’istanza
Il deposito può essere effettuato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o dal possessore dell'immobile interessato, o da un tecnico professionista incaricato dal medesimo tramite procura speciale-delega.
A chi deve essere presentata
Al SUE competente in cui è situato il terreno da frazionare.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Come deve essere presentata
L'istanza può essere presentata:
• in modalità cartacea direttamente all’ufficio protocollo oppure tramite servizio postale;
all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 3 copie (in caso di frazionamento) oppure 2 copie (in caso di tipo mappale);
• in modalità telematica attraverso questo portale.
Si rammenta, inoltre, che nel caso di atti di aggiornamento inviati all'Agenzia delle Entrate, Uffici provinciali – Territorio, in via telematica, l'ufficio provvede ad accertarne l'avvenuto deposito in Comune, in base agli elenchi inviati dalla medesima.
L'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 dispone che:
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
Pertanto prima dell’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate, Uffici Provinciali – Territorio, di un tipo di frazionamento è necessario depositarlo presso gli uffici comunali ed ottenerne la relativa attestazione.
Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.
Nel caso in cui nei successivi 90 giorni non intervenga la revoca del suddetto provvedimento le aree lottizzate sono acquisite al patrimonio disponibile del Comune e viene disposta le demolizione delle opere.
Le suddette disposizioni non si applicano "alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Chi può presentare l’istanza
Il deposito può essere effettuato dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o dal possessore dell'immobile interessato, o da un tecnico professionista incaricato dal medesimo tramite procura speciale-delega.
A chi deve essere presentata
Al SUE competente in cui è situato il terreno da frazionare.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Come deve essere presentata
L'istanza può essere presentata:
• in modalità cartacea direttamente all’ufficio protocollo oppure tramite servizio postale;
all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 3 copie (in caso di frazionamento) oppure 2 copie (in caso di tipo mappale);
• in modalità telematica attraverso questo portale.
Si rammenta, inoltre, che nel caso di atti di aggiornamento inviati all'Agenzia delle Entrate, Uffici provinciali – Territorio, in via telematica, l'ufficio provvede ad accertarne l'avvenuto deposito in Comune, in base agli elenchi inviati dalla medesima.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||
Area | Settore Tecnico Edilizia Privata | ||||||||
Indirizzo | Via Marconi, 2 28070 TORNACO (NO) Piazza Martiri della Libertà, 6 28079 VESPOLATE (NO) |
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Telefono |
0321/846118 0321/882131 |
||||||||
Fax |
0321/846377 0321/882741 |
||||||||
tecnico@unioneterredacque.it cimitero@unioneterredacque.it |
|||||||||
PEC |
protocollo@cert.unioneterredacque.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/12/2019 11:27:22